Diritto di seguito: che cosa deve fare una galleria d'arte in Italia
Un mercoledì di novembre, una galleria di Torino vende un grande olio su tela per 22.000 euro, al netto dell'IVA. L'aveva ricevuto in primavera da un collezionista di Novara, che lo aveva comprato direttamente dal pittore quindici anni fa. Solo dopo la consegna qualcuno si chiede se quella vendita andava dichiarata alla SIAE per il diritto di seguito.
La risposta è sì. È una rivendita, il pittore è vivo e il prezzo supera la soglia: il compenso è dovuto, e tocca alla galleria d'arte trattenerlo e versarlo. Il calcolo è semplice; la parte difficile è sapere da dove viene l'opera nel momento in cui la vende.
Le regole sono negli articoli da 144 a 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riscritti dal decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, che ha recepito la direttiva europea 2001/84/CE. Ecco quali vendite sono interessate, come si calcola il compenso, chi lo paga e che cosa conservare.
In breve
- Il diritto di seguito riguarda ogni rivendita di un'opera originale in cui interviene una galleria, una casa d'asta o un commerciante d'arte, se il prezzo è di almeno 3.000 euro al netto dell'imposta.
- La prima vendita da parte dell'artista è esclusa, anche quando la galleria vende per lui con un mandato a vendere senza rappresentanza: conservi il contratto di mandato.
- Il compenso è a carico del venditore, ma la galleria che interviene nella vendita lo trattiene dal prezzo e lo versa alla SIAE, non all'artista.
- Ogni vendita da 3.000 euro in su va dichiarata alla SIAE, nei termini e nei modi fissati dal regolamento.
- Il compenso va dal 4% allo 0,25% per scaglioni e non supera mai 12.500 euro.
- Per tre anni dopo ogni vendita la SIAE può chiederle i documenti: tenga fatture, mandati e provenienza di ogni opera.
Quali vendite fanno scattare il diritto di seguito?
L'articolo 144 dà agli autori di opere d'arte e di manoscritti un compenso su ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore. È vendita successiva quella in cui interviene, come venditore, acquirente o intermediario, chi opera professionalmente nel mercato dell'arte: case d'asta, gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
L'articolo 145 indica le opere: gli originali delle arti figurative e dei manoscritti, per esempio:
- quadri, dipinti, collage e disegni;
- incisioni, stampe e litografie;
- sculture, arazzi, ceramiche e opere in vetro;
- fotografie.
Le copie prodotte in numero limitato dall'autore, o sotto la sua autorità, contano come originali se sono numerate, firmate o altrimenti autorizzate da lui.
Il compenso è dovuto solo se il prezzo di vendita è di almeno 3.000 euro (articolo 150). Il diritto dura per tutta la vita dell'artista e per settant'anni dopo la sua morte (articolo 148), poi passa agli eredi secondo il codice civile (articolo 149).
L'artista non può cederlo né rinunciarvi, nemmeno in anticipo (articolo 147): una clausola di rinuncia in un contratto non ha effetto.
La galleria d'arte che vende per conto dell'artista deve il diritto di seguito?
No, se si tratta della prima vendita. Molte gallerie vendono per l'artista con un mandato a vendere senza rappresentanza. Il 2 ottobre 2018 la Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero ha inviato alla SIAE un'informativa su questo punto: con quel mandato la proprietà non passa alla galleria, c'è solo una consegna materiale dell'opera. La prima cessione avviene quando la galleria vende al collezionista.
Il Ministero invita perciò le parti a conservare con cura i documenti del mandato: sono loro a escludere che l'opera si presuma acquistata dalla galleria.
C'è poi un'eccezione per le opere comprate direttamente dall'artista (articolo 144, comma 3). Il diritto non si applica se valgono entrambe le condizioni:
- il venditore ha acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima della vendita;
- il prezzo di vendita non supera 10.000 euro.
Attenzione all'onere della prova. La legge presume che la vendita avvenga oltre i tre anni dall'acquisto, salvo prova contraria del venditore. Tocca quindi a lei dimostrare la data dell'acquisto e che è avvenuto direttamente dall'artista: senza la fattura d'acquisto, l'eccezione è difficile da far valere.
Come si calcola il diritto di seguito?
L'articolo 150 fissa le aliquote per scaglioni di prezzo. Ogni aliquota si applica solo alla parte del prezzo che cade nel suo scaglione:
- 4% sulla parte del prezzo fino a 50.000 euro;
- 3% sulla parte da 50.000,01 a 200.000 euro;
- 1% sulla parte da 200.000,01 a 350.000 euro;
- 0,5% sulla parte da 350.000,01 a 500.000 euro;
- 0,25% sulla parte oltre 500.000 euro.
In ogni caso il compenso totale non può superare 12.500 euro. Il prezzo si considera al netto dell'imposta (articolo 151), e ogni opera ha il suo calcolo.
Nel testo oggi in vigore il primo scaglione è «fino a 50.000 euro», non «da 3.000 a 50.000 euro». La soglia dei 3.000 euro decide solo se il compenso è dovuto; una volta raggiunta, il 4% si applica dal primo euro. Per una vendita precisa, chieda conferma alla SIAE.
Chi paga, chi trattiene e chi dichiara alla SIAE?
La legge distingue tre ruoli (articolo 152):
- Chi paga: il compenso è a carico del venditore.
- Chi trattiene e versa: il professionista del mercato dell'arte che interviene nella vendita preleva il compenso dal prezzo e lo versa alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine fissato dal regolamento. Fino al versamento, è depositario delle somme prelevate.
- Chi risponde: il professionista intervenuto come acquirente o intermediario risponde in solido con il venditore.
Quando la sua galleria vende un'opera affidata da un collezionista, è lei a trattenere il compenso e a versarlo alla SIAE, non all'artista.
Poi c'è la dichiarazione (articolo 153). Ogni vendita con un prezzo di almeno 3.000 euro va denunciata alla SIAE dal professionista intervenuto come venditore, acquirente o intermediario, nei termini e con le modalità del regolamento.
Quali documenti tenere in galleria?
Per i tre anni successivi alla vendita, lei deve fornire alla SIAE, se lo chiede, tutte le informazioni utili al pagamento del compenso, compresi i documenti della vendita (articolo 153). Conviene quindi tenere:
- per le opere in conto vendita dall'artista, il contratto di mandato a vendere;
- per le opere comprate dall'artista, la fattura d'acquisto con la sua data;
- per le opere affidate da un collezionista, la provenienza e la data di ingresso in galleria;
- per ogni vendita, la fattura e i documenti della vendita.
Che cosa fa la SIAE con il compenso?
La SIAE comunica agli aventi diritto la vendita e la riscossione del compenso, poi lo paga al netto di una provvigione che comprende le spese (articolo 154). La provvigione è fissata con decreto ministeriale, aggiornato ogni tre anni: quello in vigore, del 3 aprile 2025, copre il periodo dal 9 aprile 2024 all'8 aprile 2027.
Che cosa fa MARMALADE, in concreto
MARMALADE non calcola il diritto di seguito e non presenta nulla alla SIAE: questi passaggi restano della galleria. Tiene però in un unico posto i dati che le verranno chiesti.
- Ogni scheda opera porta l'artista, la provenienza, la data di ingresso in galleria e il modo in cui l'opera è entrata, acquisto o deposito.
- Al momento della vendita vede così se l'opera è già uscita dalle mani dell'artista, o se l'ha comprata da lui meno di tre anni fa.
- L'inventario si filtra sulle opere vendute e si esporta in CSV con titolo, artista, tecnica ed edizione di ciascuna. Prezzo e data di ogni vendita li aggiunge lei.
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Articolo pubblicato il 28 ottobre 2026. Descrive il diritto applicabile a questa data e non costituisce una consulenza legale.